pubblicato il 12 12 2012
Un errore che si rischia di commettere, in tutta buona fede, quando si decide di investire denaro nella sponsorizzazione di un concerto, è quello di trascurare l’origine del committente. Se esso è un privato, basta accordarsi con lui e ogni cosa è lecita. Se si tratta di un ente pubblico, invece, occorre darsi una bella ripassata ad alcune norme fondamentali.
L'art. 119 del Tuel (Testo unico degli enti locali) consente agli enti locali di concludere contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati per favorire una migliore qualità dei servizi prestati. Detta norma, che richiama l'art. 43 della legge n. 449/1997, serve a migliorare l'innovazione amministrativa e a realizzare economie, a condizione che i contratti e gli accordi non determinino conflitti di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.
Con provvedimento di data 20 settembre 2006, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali è intervenuta in merito alla compatibilità dei contratti di sponsorizzazione con la normativa in materia di protezione di dati personali esaminando le attività di sponsorizzazione da un lato e di pubblicità dall'altro. Posto che la normativa vigente non consente agli enti locali forme di pubblicità, le attività di sponsorizzazione vengono individuate dall'Autorità come quelle comunicazioni che prevedono soltantol'inserimento del nome, della ditta, del logo o del marchio dello sponsor all'interno delle comunicazioni istituzionali dell'ente. Diversamente, l'inserimento di un messaggio pubblicitario all'interno del documento cartaceo dell'ente pubblico o in allegato allo stesso si configura come pubblicità vera e propria.
Pubblicità e sponsorship
La caratteristica peculiare della sponsorizzazione rispetto all'ordinario contratto di pubblicità (del quale la prima si configura come fattispecie atipica) è costituita dallo stretto legame istituito tra la divulgazione dell'immagine e/o dei segni distintivi dello sponsor e la manifestazione o lo spettacolo nel caso in cui detto soggetto utilizzi proprio quel determinato evento (confidando nella capacità di presa e nella forza di suggestione delle opere in esso eseguite) per promuovere la propria figura nei confronti degli utenti e destinatari dello spettacolo stesso.
Anche l'Autorità sui contratti pubblici si è espressa in materia con la determinazione n. 48 del 6.11.2008 secondo la quale “il contratto di sponsorizzazione è il contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'ente locale (sponsee) offre a un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare nome, logo, marchio o prodotti. Il corrispettivo può essere rappresentato anche da un contributo in beni, servizi o altre utilità”. Tali attività sono consentite nel rispetto del quadro normativo in materia di trattamento dei dati personali.
Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, “i comuni possono legittimamente stipulare, secondo quanto previsto dall'art. 43, legge n. 449/1997 e dall'art. 119, D.Lgs. n. 267/2000, contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati al fine di favorire l’innovazione dell'organizzazione amministrativa, di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati”.
Morale: quanti sono interessati a sponsorizzare un evento spettacolare valutino prima la fattispecie pubblica o privata del committente, e, se si trovano di fronte a un ente pubblico, si guardino bene dallo sfruttare il concerto per richiamare i propri valori di brand. La legge non lo consente.
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