pubblicato il 16 11 2012
Con il decreto della conferenza Stato-Regioni licenziato a fine aprile, la disciplina dell’Educazione continua in medicina è stata regolamentata in via definitiva. Tra i requisiti per diventare provider figurano un’organizzazione generale rigorosa e un’offerta formativa di qualità.
E ovviamente si pretende la massima chiarezza su sponsorizzazioni e patrocini dell'attività svolta. Il percorso è complesso e prevede due fasi: l'accreditamento provvisorio, concesso entro sei mesi dopo la verifica dei requisiti e valido due anni, el'accreditamento standard, che può essere richiesto dopo i primi 12 mesi se il provider vanta un’esperienza almeno triennale in materia; dopo 18 per i neo-provider. Ma il patentino non varrà sine die: l'ente accreditante dovrà visitare ogni anno almeno il 10% dei soggetti selezionati, verificando il permanere dei requisiti richiesti.
L’accreditamento nel dettaglio
È confermato l’albo nazionale dei provider, che include sia i provider accreditati a livello nazionale sia quelli accreditati a livello regionale e provinciale. Lo predispone la Commissione nazionale per la formazione continua di concerto con gli altri enti accreditanti e ne cura l’aggiornamento sistematico, rendendolo pubblicamente consultabile con il rilievo delle eventuali sanzioni ricevute.
Le aziende sanitarie e gli altri soggetti pubblici o privati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ed eventuali enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale o provinciale sono accreditati dalle regioni del territorio di riferimento. Una volta accreditati, ove essi svolgano uno o più eventi residenziali in una regione diversa da quella in cui sono accreditati, sottopongono l’accreditamento dell’evento formativo alla commissione nazionale per la formazione continua. Se svolgono formazione a distanza con accesso limitato ai propri dipendenti e agli operatori sanitari della regione di riferimento sottopongono l’accreditamento alle regioni. Viceversa, se svolgono formazione a distanza con accesso libero a tutti i professionisti indipendentemente dalla loro sede operativa, sottopongono la richiesta di accreditamento dell’evento formativo alla Commissione. A essa sottopongono altresì la propria richiesta di accreditamento le università, gli ordini, i collegi, le associazioni professionali nonché le rispettive federazioni nazionali e gli enti di diritto pubblico di rilevanza nazionale o sovraregionale.
I crediti per il triennio 2011-2013
Per quanto riguarda il debito formativo, l'accordo prevede accanto ai 150 crediti obbligatori (50 annui, minimo 25 massimo 75) la possibilità per tutti i professionisti di riportare fino a 45 crediti dal triennio precedente. Per i professionisti sanitari operanti o residenti nel territorio abruzzese colpito dal terremoto del 2009, il debito formativo per il 2011 è di 30 crediti, di cui obbligatori 15.
I criteri ECM acquisiti per la formazione individuale all’estero e per l’autoformazione (rilasciabili a patto che tra la regione di residenza del provider e lo Stato in cui si tiene l’evento ci siano accordi bilaterali di cooperazione in sanità) devono sottostare a una procedura particolarmente rigorosa. Il professionista, ultimata la frequenza, dovrà consegnare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, docenti, ore, modalità di verifica dell’apprendimento ecc) e quella che dimostri la sua frequenza e il superamento della prova di apprendimento all’ente accreditante o al soggetto da esso indicato.
Nuove prospettive
Numerose le novità in corso d’opera. La principale è forse la prossima nascita degli “obiettivi/àmbiti” formativi. In essi ogni provider potrà far rientrare tutte le attività che desidera, così avendo l’opportunità di intercettare, e in certo qual modo anticipare, il fabbisogno formativo dei medici.
È probabile che entro il 2013, o al massimo entro il 2014 (anno in cui scadrà l’attuale Commissione), siano inoltre varate sia la disciplina sanzionatoria per i medici che non ottengono i crediti obbligatori sia quella d’incentivo per coloro che ogni anno conseguono il monte-crediti previsto.
Va infine ricordata la norma della versione aggiornata del Codice di Farmindustria (par. 3.5) che vieta «l’organizzazione o la sponsorizzazione di eventi congressuali che si tengano o che prevedano l’ospitalità dei partecipanti in strutture quali resort, navi, castelli che si trovino al di fuori del contesto cittadino, masserie, agriturismo, golf club, strutture termali o che abbiano come attività prevalente servizi dedicati al benessere o Spa».
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