pubblicato il 06 12 2012
E' da decenni prassi delle aziende offrire in omaggio biglietti per eventi sportivi di particolare richiamo. L'effetto motivante è fuori questione: a chi non piacerebbe vedere dal vivo la finale di un campionato del mondo o una gara olimpica.
Meno scontata è invece la natura formale di questo benefit, che può configurarsi sotto la fattispecie di incentive aziendale (e quindi sottostà alle prassi degli eventi motivazionali) oppure di concorso a premio, laddove il vincitore sia designato con un'estrazione a sorte, oppure possa interagire con la propria abilità all'assegnazione del premio, come nel caso di adempiere per primo o meglio di altri a una determinata attività, fornire risposte esatte a quesiti o eseguire lavori che vengono valutati da terzi. In questo secondo caso l'azienda deve stanziare un budget specifico e assolvere a tutta una serie di adempimenti, pena multe salatissime.
Gli adempimenti
La normativa attuale è entrata in vigore il 12 aprile 2002, con il DPR 430/2001 e la successiva circolare del 28 marzo n. 1/AMTC. I concorsi a premio sono una delle due forme nelle quali si articolano le manifestazioni a premio (l'altra sono le operazioni a premio). Ricordiamo che sono sempre vietati i premi in denaro, titoli pubblici e privati, quote societarie, fondi comuni diinvestimento e polizze assicurative sulla vita.
Se si intende svolgere un concorso a premio è necessario darne comunicazione, quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso la compilazione di appositi moduli. Insieme alle comunicazioni è necessario presentare il regokamento del concorso e la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Il regolamento, da predisporsi obbligatoriamente e da mettere a disposizione di tutti i partecipanti, deve contenere l'indicazione del soggetto promotore, della durata, dell'ambito territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine di consegna, nonché delle organizzazioni non lucrative alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati.
La cauzione
Per garantire che i premi promessi vengano effettivamente corrisposti, chi intende svolgere un concorso (ma il discorso vale anche per le operazioni a premio), deve versare una cauzione. Nei concorsi essa deve essere pari al valore complessivo dei premi promessi (nelle operazioni basta il 20% del valore dei premi). La cauzione, a favore del Ministero delle attività produttive, ha scadenza non inferiore a un anno dalla conclusione della manifestazione, e può essere prestata, oltre che con deposito in denaro, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, anche con fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione verrà incamerata dal Ministero in caso di violazioni riscontrate dal notaio o dal funzionario nella consegna dei premi, o a seguito di mancata corresponsione degli stessi, denunciata dai partecipanti.
Sanzioni
L'intero impianto di sanzioni è stato rivisto e in parte inasprito dal Decreto legge 39/2009 convertito con modificazioni nella legge 77/2009, e va a punire l'organizzazione di un concorso a premi vietato, la mancata o tardiva comunicazione al Ministero o l'adozione di modalità differenti rispetto a quelle comunicate. In caso di effettuazione di concorsi e operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento, si applica la sanzione amministrativa da 50mila a 500mila euro, sanzione raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati anche dopo che ne sia stato vietato lo svolgimento. Chi non comunica il concorso al Ministero è invece soggetto a una sanzione amministrativa da 2.065,83 a 10.329,14 euro (ridotti del 50% per la comunicazione tardiva). Nel caso in cui il concorso abbia modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da 1.032,91 a 5.164,57 euro. Le sanzioni sono ridotte a un sesto del massimo se pagate entro 30 giorni dalla notifica.
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